Etichetta: I profumi

La Direttiva 2003/15/CE del 27 febbraio 2003 (anche nota come VII modifica), recepita con DLgs n.50 del 15 febbraio 2005, ha stabilito che, a partire dall'11 marzo 2005, l'etichetta dei prodotti cosmetici immessi sul mercato nei Paesi della Comunità Europea da fabbricanti o importatori deve riportare, all'interno dell’elenco degli ingredienti, la presenza di una o più delle 26 molecole individuate dal Comitato Scientifico di Cosmetologia e dei Prodotti Non Alimentari (SCCP) come causa importante di reazioni allergiche da contatto in persone ad esse sensibili.

Quest’obbligo è, a tutti gli effetti, una misura preventiva, che non mira a vietare queste sostanze, ma ad informare i consumatori sulla loro presenza nei prodotti cosmetici.

Queste sostanze hanno un ruolo fondamentale nei cosmetici, in quanto contribuiscono a conferire ai prodotti che le contengono un particolare aroma. Tale provvedimento è molto importante perché da un lato aiuterà i medici, facilitando la diagnosi di allergie da contatto, e dall’altra parte permetterà ai consumatori allergici ad alcune sostanze profumanti di identificarne la presenza nei prodotti tramite la lettura dell'etichetta, ed evitarne così l’utilizzo.

L'obbligo di segnalazione in etichetta riguarda i prodotti cosmetici che contengono più di:
• 0,001% (10 ppm) di ciascuna delle 26 sostanze profumate, per i prodotti che non vanno risciacquati;
• 0,01% (100 ppm) di ciascuna delle 26 sostanze profumate, per i prodotti destinati ad essere risciacquati

Questo provvedimento di protezione della salute dei consumatori si aggiunge alle misure preventive già adottate che miravano a limitare l’utilizzo di un certo numero di queste sostanze per minimizzarne gli effetti avversi. Alcune sostanze profumate allergeniche sono regolamentate nell’allegato II della Direttiva Cosmetica (elenco delle sostanze che non possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici) con i numeri d’ordine da 424 a 454.

Nell’elenco degli ingredienti INCI, i profumi sono indicati con il termine Parfum o Profumo, senza distinzione tra profumi sintetici e oli essenziali

Elenco delle 26 sostanze per le quali vige l'obbligo di segnalazione in etichetta:

INCI name
CAS N.
Amyl cinnamal
122-40-7
Benzyl alcohol
100-51-6
Cinnamyl alcohol
104-54-1
Citral
5392-40-5
Eugenol
97-53-0
Hydroxy-citronellal
107-75-5
Isoeugenol
97-54-1
Amyl cinnamyl alcohol
101-85-9
Benzyl salicylate
118-58-1
Cinnamal
104-55-2
Coumarin
91-64-5
Geraniol
106-24-1
Hydroxy-methylpentyl-cyclohexenecarboxaldehyde
31906-04-4
Anisyl alcohol
105-13-5
Benzyl cinnamate
103-41-3
Farnesol
4602-84-0
2-(4-tert-Butylbenzyl) propionaldehyde
80-54-6
Linalool
78-70-6
Benzyl benzoate
120-51-4
Citronellol
106-22-9
Hexyl cinnam-aldehyde
101-86-0
D-Limonene
5989-27-5
Methyl heptin carbonate
111-12-6
3-Methyl-4-(2,6,6-tri-methyl-2-cyclohexen-1-yl)-3-buten-2-one (alfa-isometil-ionone)
127-51-5
Oak moss extract (Evernia prunastri)
90028-68-5
Tree moss extract (Evernia furfuracea)
90028-67-4



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