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| Etichetta: I profumi |
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La
Direttiva 2003/15/CE del 27 febbraio 2003 (anche nota come VII modifica),
recepita con DLgs n.50 del 15 febbraio 2005, ha stabilito che, a partire
dall'11 marzo 2005, l'etichetta dei prodotti cosmetici immessi sul mercato
nei Paesi della Comunità Europea da fabbricanti o importatori deve
riportare, all'interno dell’elenco degli ingredienti, la presenza
di una o più delle 26 molecole individuate dal Comitato Scientifico
di Cosmetologia e dei Prodotti Non Alimentari (SCCP) come causa importante
di reazioni allergiche da contatto in persone ad esse sensibili. |
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Quest’obbligo è, a tutti gli effetti, una misura preventiva, che non mira a vietare queste sostanze, ma ad informare i consumatori sulla loro presenza nei prodotti cosmetici. Queste sostanze hanno un ruolo fondamentale nei cosmetici, in quanto contribuiscono a conferire ai prodotti che le contengono un particolare aroma. Tale provvedimento è molto importante perché da un lato aiuterà i medici, facilitando la diagnosi di allergie da contatto, e dall’altra parte permetterà ai consumatori allergici ad alcune sostanze profumanti di identificarne la presenza nei prodotti tramite la lettura dell'etichetta, ed evitarne così l’utilizzo. L'obbligo
di segnalazione in etichetta riguarda i prodotti cosmetici che contengono
più di: Questo provvedimento di protezione della salute dei consumatori si aggiunge alle misure preventive già adottate che miravano a limitare l’utilizzo di un certo numero di queste sostanze per minimizzarne gli effetti avversi. Alcune sostanze profumate allergeniche sono regolamentate nell’allegato II della Direttiva Cosmetica (elenco delle sostanze che non possono entrare nella composizione dei prodotti cosmetici) con i numeri d’ordine da 424 a 454. Nell’elenco degli ingredienti INCI, i profumi sono indicati con il termine Parfum o Profumo, senza distinzione tra profumi sintetici e oli essenziali Elenco delle 26 sostanze per le quali vige l'obbligo di segnalazione in etichetta:
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