............................. L'IMPORTAZIONE DEI PRODOTTI COSMETICI

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Introduzione    
2. Importazione
3. Procedura d'importazione 
4. Alderan e l'importazione
5. Riferimenti
 1. Introduzione

Gli adempimenti richiesti per l'importazione dei prodotti cosmetici sono vari e ben regolamentati. In Italia l'organismo di riferimento è il il Ministero della Salute. La normativa vigente in materia di cosmetici è la legge n.713 dell'11/10/86, e sue successive modifiche ed integrazioni (D.Lgs. n. 300 del10/0991, D.Lgs. 24/04/97, n.126, D.M. 8 maggio 1996, D.M. 22 gennaio 1999, DM 17/08/2000, DM 30 ottobre 2002).

L'articolo 1 della Legge n. 713 del 11.10.1986 fornisce la seguente definizione:

Per prodotti cosmetici s'intendono le sostanze e le preparazioni, diverse dai medicinali, destinate ad essere applicate sulle superfici esterne del corpo umano (epidermide, sistema pilifero e capelli, unghie, labbra, organi genitali esterni), oppure sui denti e sulle mucose della bocca allo scopo, esclusivo o prevalente, di pulirli, profumarli, modificarne l'aspetto, correggere gli odori corporei, proteggerli o mantenerli in buono stato.

I prodotti cosmetici non hanno finalità terapeutica e non possono vantare attività terapeutiche.

2. Importazione

Gli importatori devono comunicare al Ministero della Sanità e alla Regione territorialmente competente, almeno 30 giorni prima dell'immissione in commercio del cosmetico, il nome o la ragione sociale e la sede dell'impresa e dell'officina di produzione (art. 10 comma 8 della Legge 11.10.1986 n° 713), nonchè l'elenco dettagliato delle sostanze impiegate e di quelle contenute nel prodotto commerciale.

3. Procedura d'importazione

Di seguito riportiamo la procedura richiesta dal Ministero della salute per l’importazione di prodotti cosmetici da paesi extracomunitari:PROCEDURA DI IMPORTAZIONE DI PRODOTTI COSMETICI DA PAESI EXTRA U.E.

Il responsabile della commercializzazione dove avere un rappresentante legale nel territorio dell'Unione Europee.

Questo rappresentante deve comunicare, tramite lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, nel rispetto delle norme vigenti sul bollo:

  • al Ministero della sanità - Dipartimento per la valutazione del medicinali e la farmacoviglianza - Ufficio Prodotti Cosmetici, Prodotti d'erboristeria, Presidi chimici (biocidi) - Viale della Civiltà Romana 7, fax 06/59943365
  • all'Assessorato Regionale alla Sanità (in cui ha sede legale rappresentante)

i seguenti dati:

  • ragione sociale ditta e recapito legale rappresentante (indirizzo, telefono, telefax)
  • nome/i del/i prodotto/i;
  • categoria di appartenenza secondo l'allegato I della L. 713/86 (creme, oli, profumi, tonici, ecc.)
  • composizione qualitativa utilizzando la denominazione dell'inventario Europeo degli ingredienti Cosmetici (pubblicato sulla G.U. Europea del 5 aprile 2006)
  • conformità degli ingredienti utilizzati al D.M. 8 maggio 1996, al D.M. 22.01.1999 ed al DM 17.08.2000 (riguardanti Ingredienti di origine animale di provenienza da Paesi con BSE endemica ed ingredienti di qualsiasi provenienza derivati da cervello, midollo spinale ed occhi di bovini, ovini e caprini)
  • Paese di provenienza
  • certificato di iscrizione della Ditta che importa al Registro ditte
  • dati anagrafici dell'esperto che abbia valutato il metodo di fabbricazione dei singoli prodotti (comma 3-bis dell'articolo 10 delle legge)
  • luogo di detenzione dei fascicoli relativi al prodotti (in ambito europeo) (articolo 10-ter della legge)
  • dogana d'ingresso

Questa notifica deve pervenire almeno 30 giorni prima dell'arrivo della merce in dogana e deve essere ripetuta prima di ogni Importazione.

N.B. si ricorda che l’etichettatura deve essere conforme a quanto disposto dall’art. 8 della Legge 713/86 e le eventuali indicazioni relative alle modalità di Impiego e avvertenze, nonché le eventuali modalità dì conservazione devono essere redatte in lingua Italiana.

Inoltre i prodotti debbono essere valutati per gli aspetti inerenti la sicurezza per la salute umana (art. 10-ter). La valutazione deve essere effettuata da un tecnico laureato (es. Scienze biologiche) ed il relativo fascicolo di valutazione deve essere tenuto a disposizione dell’autorità di controllo .

Il valutatore può essere anche l’esperto di cui all’art.10, comma 3-bis, purché ne abbia i requisiti professionali.

4. Alderan e l'importazione

Il servizio offerto dallo Studio Alderan all'importatore prevede:

  • l'invio delle linee guida per l'importatore riguardo "cosa fare per importare";
  • l'invio della lettera di accettazione dell'incarico di esperto per l'importazione da inviare al Ministero della Salute;
  • l'invio della copia del documento d'identità dell'esperto per l'importazione dello Studio Associato Alderan da inviare al Ministero della Salute;
  • l'invio della Legge 713 integrata;
  • l'invio di una check list da inviare e far compilare al fabbricante extraeuropeo (lingua inglese);
  • l'invio della stessa check list, in lingua italiana;
  • il fac-simile della comunicazione al Ministero ed alla Regione;
  • il fac-simile dell'allegato della comunicazione al Ministero ed alla Regione;
  • l'elaborazione della check list compilata dal fornitore extra-europeo, la raccolta e l'organizzazione della documentazione necessaria alla qualifica del fornitore da Paese extra-U.E. del cosmetico;
    la valutazione dell'etichetta, secondo quanto previsto dalla Legge 713;
  • l'analisi e la valutazione per gli aspetti inerenti la salute umana sul prodotto cosmetico che s'intende importare;
  • la redazione del dossier relativo al prodotto cosmetico da importare a cura dell’esperto incaricato, e del valutatore per la sicurezza, (figure che possono essere condensate anche in un’unica persona munita dei requisiti prescritti dalla Legge). Nel dossier sono inseriti, oltre alle notizie richieste dalla Legge:
    1. un Fascicolo tecnico di valutazione del metodo di fabbricazione dei prodotti stessi (art.10-3bis) (comprendente elementi documentali sulle procedure di fabbricazione, eventuali analisi dei prodotti, risultati di eventuali ispezioni presso il produttore effettuate dallo stesso esperto)
    2. un Fascicolo relativo alla valutazione della sicurezza del cosmetico (art. 10-3ter) rispetto ad eventuali riflessi negativi sulla salute umana (comprendente dati tossicologici su eventuali componenti attivi, gli ingredienti, la struttura chimica delle sostanze contenute, le caratteristiche fisiche etc.)

5. Riferimenti

Studio Associato Alderan

Dott.ssa Adele D'Ottavi - 335 8139952

Dott. Alderano Mannozzi - 335 6477270