REACH

REACH (acronimo di Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals), è un sistema integrato unico concernente la registrazione, la valutazione e l’autorizzazione delle sostanze chimiche e che istituisce un’Agenzia europea per le sostanze chimiche.

Si tratta di un voluminoso documento, il Regolamento 1907/2006/CE, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea del 30 dicembre 2006.

Sulla stessa GUCE è pubblicata la direttiva 2006/121/CE del 18 dicembre 2006, che prende atto del regolamento REACH e che modifica di conseguenza la direttiva 67/548/CEE del Consiglio, concernente il ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative relative alla classificazione, all’imballaggio e all’etichettatura delle sostanze pericolose per adattarla al regolamento 1907/2006/CE (REACH)

Il regolamento R.E.A.C.H. per le sostanze chimiche ha come obiettivo, innanzitutto, quello di assicurare un elevato livello di protezione della salute umana e ambientale (inclusa la promozione di metodi alternativi per la valutazione dei pericoli che le sostanze comportano), ed in secondo luogo quello di attuare una semplificazione sostituendo in un unico grande provvedimento più di 40 testi legislativi esistenti.

Nel Libro Bianco sulla Strategia per una futura politica per gli agenti chimici, pubblicato nel febbraio 2001, la Commissione Europea aveva sottolineato la necessità di dotarsi di un sistema capace di garantire che le sostanze chimiche in uso fossero sicure, e che l’industria chimica aumentasse la propria competitività attraverso lo sviluppo di nuovi prodotti in grado di sostituire quelli esistenti risultati dannosi per la salute.
Con questo obiettivo è nato il sistema Registration, Evaluation, Authorisation of Chemical - REACH.

Il regolamento REACH si fonda sul principio di precauzione e stabilisce una serie di disposizioni da applicare alla fabbricazione, all'uso di sostanze chimiche, in quanto tali o come componenti di prodotti complessi e all'immissione di questi preparati nel mercato.
Con l’entrata in vigore di R.E.A.C.H. verrà istituita un’Agenzia Europea per le sostanze chimiche, con sede a Helsinki, che avrà lo scopo di gestire e, in alcuni casi, di realizzare tutti gli aspetti tecnici, scientifici e amministrativi del regolamento e di assicurare la coerenza a livello comunitario in relazione a tali aspetti.

Il Regolamento REACH si applica a decorrere dal 1° giugno 2007 in tutta l'UE (si tratta, infatti, di un Regolamento per cui, a differenza delle Direttive, entra in vigore senza ulteriore necessità di recepimento nazionali).

Per i dati relativi alla registrazione delle sostanze, alla condivisione dei dati, alla valutazione, all'autorizzazione e all'agenzia è prevista l'applicazione a partire dall'anno 2008.

E' prevista
l’introduzione di test sulle sostanze chimiche.

Oltre 30 mila sostanze (nuove o già in commercio) subiranno controlli relativi alla loro esposizione ed ai pericoli da essa derivanti. Queste informazioni saranno raccolte in un database centrale. Le sostanze più usate, o quelle “che destano preoccupazioni” (circa 5000), dovrebbero superare esami particolarmente severi. Quelle “molto preoccupanti” avrebbero anche l’onere dell’autorizzazione. La normativa si estende anche ai prodotti che fanno uso di sostanze chimiche: giocattoli, farmaci, cosmetici, pesticidi.....

Alcuni aspetti prioritari del regolamento:

  • Obbligo di diligenza a carico di fabbricanti, importatori e utilizzatori a valle di sostanze (inversione dell'onere della prova: sta al produttore (o importatore) documentare la possibilità di un uso sicuro delle sue sostanze, nei processi produttivi come nei prodotti di consumo). In forza a tale principio, l'industria dovrebbe fabbricare le sostanze, importarle, usarle o immetterle sul mercato «con tutta la responsabilità e la cura necessarie a garantire che, in condizioni ragionevolmente prevedibili, non ne derivino danni alla salute umana e all'ambiente».
  • Registrazione e relazione sulla sicurezza chimici per portare alla valutazione della sicurezza di circa 30.000 sostanze, commercializzate prima del 1981 e prodotte o importate in quantità superiori a 1 tonnellata/l'anno. Il regolamento prevede un obbligo generale che impone a qualsiasi fabbricante o importatore di una sostanza in quanto tale o in quanto componente di uno o più preparati in quantitativi pari o superiori a 1 tonnellata all'anno di presentare una domanda di registrazione all'Agenzia per i prodotti chimici che avrà sede a Helsinki. Se non è registrata, una sostanza non può essere fabbricata né importata. Definizione del principio OSOR "una sostanza, una registrazione": qualora uno o più soggetti intendano fabbricare e/o importare nell'UE una sostanza che deve essere registrata, dovrà essere effettuata la trasmissione di una serie di informazioni del fascicolo tecnico da un solo dichiarante, che assumerà il ruolo di capofila e che agirà con il consenso degli altri soggetti).
  • Autorizzazione e sostituzione delle sostanze pericolose, assicurando che i rischi siano adeguatamente controllati e che queste sostanze siano progressivamente sostituite da idonee sostanze o tecnologie alternative. Qualora non esistessero, si dovranno prospettare piani di ricerca e sviluppo orientati in questa direzione. Le sostanze soggette alla procedura di autorizzazione sono quelle considerate più pericolose. Ossia quelle che, in base ai criteri di classificazione, sono considerate cancerogene, mutagene e tossiche per la riproduzione, nonché persistenti, bioaccumulabili e tossiche (TBT) oppure molto persistenti e molto bioaccumulabili (vPvB). Un'autorizzazione è necessaria anche per le sostanze come quelle che perturbano i sistema endocrino o quelle aventi proprietà persistenti, bioaccumulabili e tossiche o molto persistenti e molto bioaccumulabili, con proprietà diverse da quelle già citate, per le quali è scientificamente comprovata la probabilità di effetti gravi sulla salute umana o per l'ambiente.
  • Restrizioni. Un allegato del regolamento (XVII) elenca una serie di restrizioni imperative applicate a talune sostanze ai fini della fabbricazione, dell'immissione sul mercato e dell'utilizzazione.
  • Valutazione e benessere degli animali :riduzione dei test su animali attraverso la promozione di metodi alternativi per testare gli effetti delle sostanze. Al fine di evitare una duplicazione dei test già realizzati sugli animali, le parti interessate avranno 45 giorni per manifestarsi prima che sia avviato un nuovo progetto di sperimentazione animale. I metodi alternativi, inoltre, dovranno essere convalidati dalla Commissione, dopo essere stati riconosciuti dall'Agenzia europea per le sostanze chimiche o da altre istituzioni internazionali.
  • Comunicazione delle informazioni e condivisione dei dati (condivisione obbligatoria dei dati e dei costi necessari per la registrazione della stessa sostanza da parte dei diversi operatori che la producono). Il regolamento prevede una serie di disposizioni volte a promuovere la diffusione e lo scambio di informazioni e la condivisione di dati tra gli operatori del settore. Il compromesso contempla anche una clausola relativa all'obbligo di informare il pubblico sulle sostanze pericolose contenute nei prodotti. La catena di distribuzione, compresi i consumatori che lo richiedono, dovrà quindi essere informata della presenza di qualsiasi sostanza chimica presente in quantità superiore allo 0,1% del peso totale dei prodotti. La Commissione, inoltre, dovrà esaminare la possibilità di stabilire un marchio europeo di qualità dei prodotti chimici.
  • Agenzia europea per le sostanze chimiche (ECHA), presso la quale viene strutturato un poderoso database nel quale sono raccolte tutte queste informazioni. A regime, nel 2018, si stima che le sostanze registrate saranno circa 30.000.
  • Comitatologia il regolamento REACH è stato adattato alle nuove norme di comitatologia che conferiscono al Parlamento un diritto di controllo su talune decisioni che sono prese dalla Commissione".



Domande e Risposte sulla nuova politica sulle sostanze chimiche, Reach

Sul sito della Ue uno speciale sull'argomento che contiene tutte le domande e le risposte sulla nuova politica riguardante le sostanze chimiche pericolose

In occasione dell'approvazione della nuova versione della normativa "Reach" da parte del Parlamento europeo in seduta comune, sul sito della Ue è stato pubblicato uno speciale sull'argomento che contiene tutte le domande e le risposte sulla nuova politica riguardante le sostanze chimiche pericolose.
Tra le domande (in tutto 25) a cui la Ue fornisce un'esauriente risposta ci sono:
- Quali sono i principali obiettivi della normativa?
- Perchè è necessaria una nuova regolamentazione della materia?
- Come funziona la normativa Reach?
- Quali sono gli obblighi delle industrie?
- Come funziona il meccanismo delle autorizzazioni?
- Quali e quante sono le sostanze chimiche più pericolose?
- Le sostanze pericolose saranno vietate o avranno qualche limitazione?
- I prodotti che contengono le sostanze pericolose avranno un'etichettatura che avverte i consumatori? O esisterà un databasa a cui i consumatori potranno avere accesso?
- Entro quando la normativa Reach deve essere pronta e adottata?
- Quali sono i compiti delle Agenzie Chimiche Europee?
- Quali sono i maggiori benefici del Reach?
- Quanto costerà il Reach?
- Quali differenze ci sono tra ail sistema Reach e la normativa in vigore?
- Il Reach diventerà il nuovo standard? In quali Paesi sarà adottato?
- Quali sostanze sono escluse dal Reach

Per le risposte è possibile consultare la pagina dedicata al Reach: http://europa.eu/rapid/pressReleasesAction.do?reference=MEMO/06/488&format=HTML&aged=0&language=EN&guiLanguage=en

europa.eu/rapid/....