| Ministero
della Salute
 |
Presso
il Ministero
della Salute è attivato il Servizio Direzione generale
dei farmaci e dei dispositivi medici, che afferisce al
Dipartimento della Qualità del Servizio Sanitario Nazionale.
Articolato in 8 Uffici, la Direzione generale dei farmaci
e dei dispositivi medici svolge le seguenti funzioni: |
FUNZIONI
-
a)
vigilanza sull’Agenzia Italiana del Farmaco e rapporti con la
stessa Agenzia, anche ai fini dell’elaborazione della normativa
del settore farmaceutico
-
b) disciplina delle attività di vendita al pubblico dei medicinali
-
c) pubblicità dei medicinali di automedicazione, dei dispositivi
medici e di altri prodotti pubblicizzabili previa autorizzazione sanitaria
-
d) dispositivi medici, compresa la vigilanza sugli incidenti e la
valutazione delle sperimentazioni cliniche
e) dispositivi medico-diagnostici in vitro, compresa la vigilanza
sugli incidenti e l’importazione di sangue per uso diagnostico
-
f) attività di segreteria della Commissione unica sui dispositivi
medici
-
g) attività ispettiva nelle materie di competenza della Direzione
Generale
-
h) produzione e commercio di presidi medico-chirurgici; attuazione
della normativa comunitaria sui biocidi prodotti erboristici non ricadenti
in altra disciplina
-
i) prodotti cosmetici; apparecchiature con finalità estetiche
-
l) produzione, commercio ed impiego delle sostanze stupefacenti e
psicotrope ed aggiornamento delle relative tabelle
per la disciplina dei prodotti cosmetici è competente l'Ufficio
VII
Competenze
del Ministero della Salute in materia di Prodotti Cosmetici:
Il
Ministero della Salute:
a.
Determina, con proprio decreto (L. 713/86, art. 7, comma
2):
-
i metodi di analisi necessari per controllare la composizione dei prodotti
cosmetici;
-
i criteri di purezza batteriologica e chimica e relativi metodi di controllo;
-
le particolari prescrizioni per la conservazione;
-
le modalità da seguire per il prelievo dei campioni.
b. Aggiorna con
decreto, di concerto con il Ministero delle Attività Produttive,
gli elenchi e le
prescrizioni degli allegati alla L. 713/86, sue modifiche ed
integrazioni (L. 713/86, art. 2,
comma 6).
c. Autorizza o proroga,
dietro domanda, la riservatezza dell’indicazione
in etichetta di uno o
più prodotti (L. 713/86, art. 8 bis).
d. Informa
la Commissione europea e gli Stati membri dell’Unione europea in
merito alle
domande di riservatezza.
e. Riconosce le
decisioni adottate da altre autorità competenti degli
Stati membri in materia
di riconoscimento o di proroga della riservatezza.
f. Fissa e aggiorna,
di concerto con il Ministero delle Attività Produttive
e con il Ministero
del Lavoro e delle Politiche Sociali, le buone pratiche di fabbricazione
dei prodotti
cosmetici (L. 713/86,art. 10, comma 4).
g. Può stabilire,
con decreto, le modalità di trasmissione dei dati relativi
alle sostanze
indicate nelle notifiche di produzione, confezionamento e importazione
(tramite le
associazioni di categoria, mediante supporto magnetico, secondo specifiche
modalità)
(art. 8 bis).
h. Effettua,
in qualsiasi momento, ispezioni agli stabilimenti di
produzione al fine di
acquisire elementi per l’espletamento dei compiti affidati dalla
legge (L. 713/86, art. 10,
comma10).
i. Il Ministro della Salute
con decreto, di concerto con il Ministro delle Attività Produttive,
stabilisce gli adempimenti che devono essere osservati
per assicurare l’agevole
individuazione dell’importatore in ogni fase della distribuzione
e della vendita di
cosmetici provenienti dall’estero (L. 713/86, art. 10 bis).
j. Il Ministero
della Salute con decreto, di concerto con il Ministero delle
Attività Produttive e
sulla base di disposizioni comunitarie, definisce linee guida
sugli obblighi di
informazione di cui al comma 2 e sulla compilazione delle informazioni
di cui al comma 1
(L. 713/86, art. 10 ter, comma 3) .
k. Stabilisce le
modalità attraverso le quali i cittadini possono segnalare
gli eventuali effetti
indesiderati dei prodotti cosmetici (L. 713/86, art. 11, comma 3-ter).
l. Rilascia i certificati
di libera vendita alle aziende che esportano
i prodotti all’estero. |