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| Etichetta: I nomi INCI degli ingredienti |
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Ai
sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, gli ingredienti devono
essere dichiarati con la nomenclatura comune prevista dall'inventario
europeo degli ingredienti cosmetici di cui alla decisione della
Commissione delle Comunita' europee 96/335/CE, dell'8 maggio 1996, pubblicata
nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 132 del 1° giugno
1996, e sue modificazioni (ovvero, se gli ingredienti
non sono compresi in tale inventario, con una delle altre denominazioni
previste dal predetto inventario). |
La Decisione 2006/257/CE, pubblicata nel mese di aprile 2006, riporta l'elenco dei nomi INCI aggiornati degli ingredienti cosmetici.
Denominazione
INCI
Si tratta della nomenclatura comune impiegata per indicare gli ingredienti sulla
confezione dei cosmetici.
L’abbreviazione «INCI» sta per International nomenclature
cosmetic ingredient (ingrediente cosmetico secondo la nomenclatura
internazionale). Essa fa riferimento a una nuova terminologia sviluppata dalla
COLIPA per tener conto della necessità di un’impostazione
veramente internazionale. Giova rilevare che l’articolo 5 bis
della direttiva sui prodotti cosmetici fa riferimento alla CTFA, che è
stata sostituita dall’INCI in quanto designazione corretta della nomenclatura.
Per le sostanze coloranti destinate all’impiego cosmetico, ai fini dell’etichettatura va impiegato il numero di Colour Index (numero CI). Per tali ingredienti il numero CI diviene dunque la denominazione INCI.