Etichetta: I nomi INCI degli ingredienti

Ai sensi della legge 11 ottobre 1986, n. 713, gli ingredienti devono essere dichiarati con la nomenclatura comune prevista dall'inventario europeo degli ingredienti cosmetici di cui alla decisione della Commissione delle Comunita' europee 96/335/CE, dell'8 maggio 1996, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita' europee n. 132 del 1° giugno 1996, e sue modificazioni (ovvero, se gli ingredienti non sono compresi in tale inventario, con una delle altre denominazioni previste dal predetto inventario).
A far data dal 1 febbraio 2007 gli ingredienti impiegati nei prodotti cosmetici devono essere dichiarati sul recipiente e sulla confezione dei prodotti cosmetici, utilizzando la denominazione dedotta dalla Decisione del 9 febbraio 2006 che modifica la decisione 96/335/CE, con la quale era stato istituito l'inventario e la nomenclatura comune degli ingredienti cosmetici.

La Decisione 2006/257/CE, pubblicata nel mese di aprile 2006, riporta l'elenco dei nomi INCI aggiornati degli ingredienti cosmetici.

Denominazione INCI
Si tratta della nomenclatura comune impiegata per indicare gli ingredienti sulla confezione dei cosmetici.
L’abbreviazione «INCI» sta per International nomenclature cosmetic ingredient (ingrediente cosmetico secondo la nomenclatura internazionale). Essa fa riferimento a una nuova terminologia sviluppata dalla COLIPA per tener conto della necessità di un’impostazione veramente internazionale. Giova rilevare che l’articolo 5 bis della direttiva sui prodotti cosmetici fa riferimento alla CTFA, che è stata sostituita dall’INCI in quanto designazione corretta della nomenclatura.

Per le sostanze coloranti destinate all’impiego cosmetico, ai fini dell’etichettatura va impiegato il numero di Colour Index (numero CI). Per tali ingredienti il numero CI diviene dunque la denominazione INCI.