AMBIENTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

ATTIVITA': DISCARICHE

 
Presentazione

DISCARICHE

CRITERI PER IL CONFERIMENTO DEI RIFIUTI
in riferimento al D.Lgs 13/01/2003 e DM 03/08/2005

Il Decreto Ministeriale del 3 agosto 2005 (pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 2005 n. 201) il Ministero dell’ambiente, di concerto con gli altri Ministeri interessati, ha definito i corretti criteri per il conferimento dei rifiuti in discarica in accordo con quanto previsto dall’art. 7 comma 5 del D.Lgs36/2003 .

Il produttore dei rifiuti è tenuto ad effettuare la caratterizzazione di base di ciascuna tipologia di rifiuti conferiti in discarica al fine di determinarne l’ammissibilità in ciascuna categoria di discarica, così come definita dall’art.4 del decreto legislativo 13 gennaio 2003,n. 36,

I suddetti documenti debbono essere disponibili e presentati a richiesta in occasione del primo conferimento (o di una serie determinata di conferimenti a condizione che il tipo e le caratteristiche del rifiuto rimangano invariati anche per tali ulteriori conferimenti) e, comunque, almeno una volta l'anno, e devono essere conservati dal gestore.

La caratterizzazione di base documenta la modalità applicata per la scelta del corretto codice CER attraverso la raccolta di tutte le informazioni di tipo chimico-fisico, merceologico e di origine del rifiuto .

La caratterizzazione di base è obbligatoria per ciascun tipo di rifiuti ed è effettuata nel rispetto delle prescrizioni stabilite nell’allegato 1 al DM 3 agosto 2005.

I rifiuti giudicati ammissibili a una determinata categoria di discarica sulla base della caratterizzazione di base sono successivamente sottoposti dal gestore della stessa alla verifica di conformità per stabilire se possiedono le caratteristiche della relativa categoria e se soddisfano i criteri di ammissibilità previsto dal decreto (art. 11 comma 3 D.Lgs 36/2003).

Ricordiamo che l’art. 5 del D.L. 208 del 30/12/2008 ha stabilito che fino al 31/12/2009 è consentito lo smaltimento dei rifiuti in discarica, in osservanza delle condizioni e dei limiti di accettabilità previsti dalla Deliberazione del Comitato interministeriale del 27 luglio 1984, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 253 del 13 settembre 1984, di cui all'articolo 6 decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, e successive modificazioni, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 251 del 26 ottobre 1994, nonché dalle deliberazioni regionali connesse:
• nelle discariche per rifiuti inerti, ai rifiuti precedentemente avviati a discariche di II categoria, tipo A;
• nelle discariche per rifiuti non pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di prima categoria e di II categoria, tipo B;
• nelle discariche per rifiuti pericolosi, ai rifiuti precedentemente avviati alle discariche di II categoria tipo C e terza categoria.

Tale proroga non si applica alle discariche di II categoria, tipo A, ex «2A», e alle discariche per rifiuti inerti, cui si conferiscono. materiali di matrice cementizia contenenti amianto.

Ricordiamo che nei casi di conferimento in discarica con modalità non compatibili con quelle stabilite dal D.Lgs 36/2003 sono previste pesanti sanzioni penali .

Lo Studio ALDERAN è in grado di effettuare gli accertamenti inerenti la caratterizzazione di base dei rifiuti e verificarne la congruità del conferimento in discarica rispetto a quanto previsto dal D.Lgs 36/2003 e DM 03/08/2005.

Inviateci senza impegno una e-mail di richiesta di intervento all’indirizzo studio@alderan.it ed i nostri esperti Vi chiariranno ogni dubbio .

 

Dott. Alderano Mannozzi
Cell 335-6477270